Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, decreto attuativo

03 settembre 2015

Il D.M. 27.5.2015, pubblicato in G.U. 29.7.2015, n. 174, contiene le disposizioni attuative ai fini dell'applicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. 145/2013, conv. con modif. dalla L. 9/2014 e succ. modif.) e le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

Soggetti beneficiari: possono fruire dell'agevolazione tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (elencate nell'art. 2 del decreto) dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.

Misura del credito: il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di € 5 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, nella misura del 50% o del 25% della spesa incrementale relativa ai vari costi ammissibili (elencati nell'art. 4 del decreto). L'agevolazione è riconosciuta se la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale s'intende fruire dal credito ammonti almeno a € 30mila ed ecceda la media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 o, per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta, nel minore periodo a decorrere dalla costituzione.

Fruizione dell'agevolazione: il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi. Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 61 e all'art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale i costi sono stati sostenuti.

Cumulo: l'agevolazione è cumulabile con quella disciplinata dall'art. 24, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012 (credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).

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